Art. 5

In vigore dal 14 mar 2007
1.   Gli Stati membri garantiscono che siano creati metadati per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III e che tali metadati siano tenuti aggiornati. 2.   I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti: a) conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione di cui all’, paragrafo 1; b) condizioni applicabili all'accesso a e all'utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi e, se del caso, corrispondenti canoni; c) qualità e validità dei set di dati territoriali; d) autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; e) limitazioni dell’accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell’. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i metadati siano completi e di qualità sufficiente per conseguire la finalità stabilita all', punto 6. 4.   Le disposizioni di esecuzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all', paragrafo 2, ed entro il 15 maggio 2008. Tali disposizioni tengono conto delle pertinenti norme internazionali esistenti e delle esigenze degli utilizzatori, in particolare in relazione ai metadati sulla validità.
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