Art. 10
In vigore dal 14 mar 2007
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni, inclusi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessari per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui all’, paragrafo 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l’uso a tal fine.
2. Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi a un elemento geografico situato in una località che attraversa la frontiera tra due o più Stati membri, gli Stati membri decidono consensualmente, ove opportuno, la rappresentazione e la posizione di tali elementi comuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2007:2:oj#art-10