Art. 354

In vigore dal 28 nov 2006
Se la cessione successiva dell'oro da investimento, effettuata dal soggetto passivo, è esente a norma del presente capo, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre gli importi seguenti: a) l'IVA dovuta o assolta per l'oro da investimento fornitogli da una persona che si sia avvalsa del diritto di opzione di cui agli , o fornitogli conformemente alla sezione 4; b) l'IVA dovuta o assolta per la cessione nei suoi confronti, o l'acquisto intracomunitario o l'importazione da parte sua, di oro diverso dall'oro da investimento successivamente trasformato, a sua cura o per suo conto, in oro da investimento; c) l'IVA dovuta o assolta per servizi che gli sono stati forniti consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, incluso l'oro da investimento.
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Art. 354 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo