Art. 358
In vigore dal 28 nov 2006
Ai fini del presente capo, e salvo le altre disposizioni comunitarie, sono considerati:
1)
«soggetto passivo non stabilito», un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica nel territorio della Comunità né dispone in tale territorio di una stabile organizzazione e che, inoltre, non è tenuto ad essere identificato in virtù dell';
2)
«servizi elettronici» e «servizi prestati per via elettronica», i servizi di cui all', paragrafo 1, lettera k);
3)
«Stato membro d'identificazione», lo Stato membro al quale il soggetto passivo non stabilito sceglie di notificare il momento in cui inizia la sua attività in qualità di soggetto passivo nel territorio della Comunità conformemente alle disposizioni del presente capo;
4)
«Stato membro di consumo», lo Stato membro in cui si considera che la prestazione di servizi elettronici abbia luogo conformemente all';
5)
«dichiarazione IVA», la dichiarazione contenente le informazioni necessarie per stabilire l'ammontare dell'IVA dovuta in ciascuno Stato membro.
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