Art. 359

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri autorizzano ad utilizzare il presente regime speciale ogni soggetto passivo non stabilito che presta servizi per via elettronica a una persona non soggetto passivo che sia stabilita, o domiciliata o abitualmente residente, in uno Stato membro. Questo regime è applicabile a tutti i servizi così forniti nella Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-359

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 359 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo