Art. 355

In vigore dal 28 nov 2006
I soggetti passivi che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento hanno il diritto di detrarre l'IVA da essi dovuta o assolta per la cessione, l'acquisto intracomunitario o l'importazione di beni o di servizi collegati alla produzione o alla trasformazione di detto oro, come se la cessione successiva da parte loro dell'oro esente a norma dell' fosse soggetta a imposta.
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Art. 355 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo