Art. 356
In vigore dal 28 nov 2006
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori in oro da investimento tengano almeno la contabilità di tutte le operazioni significative relative all'oro da investimento e conservino i documenti atti a consentire di identificare i clienti di tali operazioni.
Gli operatori conservano i dati di cui al primo comma per un periodo di almeno cinque anni.
2. Gli Stati membri possono accettare, ai fini dell'adempimento delle prescrizioni del paragrafo 1, obblighi equivalenti nell'ambito di misure adottate a norma di altri atti comunitari, quali la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (15).
3. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più rigorose, in particolare per quanto riguarda la tenuta di registri particolari o di speciali obblighi contabili.
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