Art. 349

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Gli Stati membri possono concedere ai soggetti passivi che, nell'esercizio delle loro attività economiche, forniscono abitualmente oro destinato a usi industriali il diritto di optare per l'imposizione delle cessioni di lingotti o placchette d'oro di cui all', paragrafo 1, punto 1), a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma dell'. 2.   Gli Stati membri possono limitare la portata dell'opzione prevista al paragrafo 1.
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Art. 349 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo