Art. 345

In vigore dal 28 nov 2006
A decorrere dal 1999, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 1o luglio di ogni anno, le monete conformi ai criteri indicati all', paragrafo 1, punto 2), che sono negoziate nello stesso Stato membro. Anteriormente al 1o dicembre di ogni anno, la Commissione pubblica l'elenco completo di tali monete nella serie «C» della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le monete incluse nell'elenco pubblicato si considerano conformi ai criteri indicati per l'intero anno cui l'elenco si riferisce.
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Art. 345 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo