Art. 342

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri possono adottare misure relative al diritto a detrazione dell'IVA al fine di evitare che i soggetti passivi-rivenditori interessati da uno dei regimi di cui alla sezione 2 beneficino di vantaggi ingiustificati o subiscano danni ingiustificati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-342

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 342 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo