Art. 338

In vigore dal 28 nov 2006
Gli organizzatori di vendite all'asta che cedono beni alle condizioni previste agli devono registrare nella loro contabilità, in conto di transito, gli importi seguenti: a) gli importi ricevuti o da ricevere dall'acquirente del bene; b) gli importi rimborsati o da rimborsare al venditore del bene. Gli importi di cui al primo comma devono essere debitamente giustificati.
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Art. 338 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo