Art. 341

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri che applicano il regime di cui alla presente sezione lo applicano anche alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione di cui all', paragrafo 3, effettuate da un organizzatore di vendite all'asta che agisce in nome proprio, in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, per conto di un soggetto passivo-rivenditore, qualora le stesse cessioni da parte di quest'ultimo siano assoggettate all'IVA conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione.
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Art. 341 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo