Art. 339
In vigore dal 28 nov 2006
L'organizzatore della vendita all'asta deve rilasciare all'acquirente una fattura che indichi distintamente gli elementi seguenti:
a)
il prezzo di aggiudicazione del bene;
b)
le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse;
c)
le spese accessorie quali le commissioni, le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dall'organizzatore all'acquirente del bene.
Sulla fattura emessa dall'organizzatore della vendita all'asta non deve figurare separatamente l'IVA.
Storico versioni
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