Art. 339

In vigore dal 28 nov 2006
L'organizzatore della vendita all'asta deve rilasciare all'acquirente una fattura che indichi distintamente gli elementi seguenti: a) il prezzo di aggiudicazione del bene; b) le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse; c) le spese accessorie quali le commissioni, le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dall'organizzatore all'acquirente del bene. Sulla fattura emessa dall'organizzatore della vendita all'asta non deve figurare separatamente l'IVA.
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Art. 339 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo