Art. 349
In vigore dal 28 nov 2006
1. Gli Stati membri possono concedere ai soggetti passivi che, nell'esercizio delle loro attività economiche, forniscono abitualmente oro destinato a usi industriali il diritto di optare per l'imposizione delle cessioni di lingotti o placchette d'oro di cui all', paragrafo 1, punto 1), a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma dell'.
2. Gli Stati membri possono limitare la portata dell'opzione prevista al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:112:oj#art-349