Art. 14
Transito attraverso il territorio della Comunità
In vigore dal 20 nov 2006
Transito attraverso il territorio della Comunità
1. Qualora sia previsto l’ingresso nel territorio della Comunità, in provenienza da un paese terzo, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito e il paese di destinazione non sia uno Stato membro, la persona fisica o giuridica responsabile della gestione della spedizione all’interno dello Stato membro dai cui posti doganali i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito devono entrare per la prima volta nel territorio comunitario («primo Stato membro di transito») presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di detto Stato membro. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni stabilite all’, paragrafo 2.
La domanda include la prova che il destinatario stabilito nel paese terzo ha concluso con il detentore stabilito nel paese terzo un accordo che è stato accettato dalle autorità competenti di tale paese terzo e che obbliga detto detentore a riprendere in carico i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere portata a termine conformemente alla presente direttiva, come previsto al paragrafo 5 del presente articolo.
2. Le autorità competenti del primo Stato membro di transito inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di ogni eventuale altro Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.
Trovano applicazione gli .
3. Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti del primo Stato membro di transito possono autorizzare la persona responsabile di cui al paragrafo 1 a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti di ogni eventuale Stato membro o paese terzo di transito o di origine.
Trova applicazione l’, paragrafi 2, 3 e 4.
4. Entro 15 giorni dalla data di arrivo, la persona responsabile di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti del primo Stato membro di transito l’avvenuto arrivo a destinazione nel paese terzo dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, indicando l’ultimo posto doganale della Comunità attraverso il quale la spedizione è transitata.
La notifica è corredata di una dichiarazione o di un certificato del destinatario attestante che i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista, con indicazione del posto doganale di ingresso nel paese terzo.
5. Uno Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine. Quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico della persona responsabile di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:117:oj#art-14