Art. 13

Importazioni nella Comunità

In vigore dal 20 nov 2006
Importazioni nella Comunità 1.   Qualora sia prevista l’introduzione nella Comunità, in provenienza da paesi terzi, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito soggetti alla presente direttiva e il paese di destinazione sia uno Stato membro, il destinatario presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di detto Stato membro. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni stabilite dall’, paragrafo 2. La domanda include la prova che il destinatario ha concluso con il detentore stabilito in un paese terzo un accordo, che è stato accettato dalle autorità competenti di detto paese terzo e che obbliga il detentore a riprendere in carico i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere portata a termine conformemente alla presente direttiva, come previsto al paragrafo 5 del presente articolo. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso. Trovano applicazione gli . 3.   Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione possono autorizzare il destinatario a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti di qualsiasi Stato membro o paese terzo di origine o di transito. Trova applicazione l’, paragrafi 2, 3 e 4. 4.   Entro 15 giorni dal ricevimento della spedizione, il destinatario invia alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione un avviso di ricevimento. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia dell’avviso di ricevimento al paese di origine e a qualsiasi eventuale Stato membro o paese terzo di transito. 5.   Lo Stato membro di destinazione o qualsiasi eventuale Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine. 6.   Quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del destinatario.
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