Art. 10
Autorizzazione delle spedizioni
In vigore dal 20 nov 2006
Autorizzazione delle spedizioni
1. Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare il detentore a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi Stato membro o paese terzo di transito.
2. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la responsabilità del detentore, dei vettori, del proprietario, del destinatario e di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione.
3. Una stessa autorizzazione può riguardare più spedizioni, purché siano rispettate le condizioni stabilite all’, paragrafo 2.
4. La durata dell’autorizzazione non può essere superiore a tre anni.
Nello stabilire questo periodo di validità, gli Stati membri tengono conto delle eventuali condizioni definite ai fini del consenso dagli Stati membri di destinazione o di transito.
Storico versioni
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