Art. 6
Domanda di autorizzazione della spedizione
In vigore dal 20 nov 2006
Domanda di autorizzazione della spedizione
1. Il detentore di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito che preveda di spedirli o di farli spedire all’interno della Comunità presenta alle autorità competenti dello Stato membro di origine una domanda di autorizzazione debitamente compilata.
2. La domanda può riguardare più di una spedizione, a condizione che:
a)
i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito a cui si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive; e
b)
si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorità competenti; e
c)
qualora le spedizioni comportino il transito attraverso paesi terzi, detto transito avvenga attraverso lo stesso valico di frontiera di ingresso e/o di uscita della Comunità e attraverso lo stesso valico (o gli stessi valichi) di frontiera del paese terzo o dei paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorità competenti interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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