Art. 8

Avviso di ricevimento e richiesta di informazioni

In vigore dal 20 nov 2006
Avviso di ricevimento e richiesta di informazioni 1.   Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di transito verificano che la domanda sia debitamente compilata, ai sensi dell’, punto 17. 2.   In caso di domanda debitamente compilata, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano un avviso di ricevimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine e una copia alle altre autorità competenti interessate, entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di 20 giorni stabilito al paragrafo 1. 3.   Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati ritengano che la domanda non sia debitamente compilata, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni mancanti e informano le altre autorità competenti di tale richiesta. Questa richiesta è fatta al più tardi alla scadenza del periodo stabilito al paragrafo 1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono le informazioni richieste alle autorità competenti interessate. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni mancanti e non prima della scadenza del periodo di 20 giorni stabilito al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano un avviso di ricevimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine e una copia alle altre autorità competenti interessate. 4.   I termini stabiliti ai paragrafi 1, 2 e 3 per l’invio dell’avviso di ricevimento possono essere ridotti se le autorità competenti di destinazione e di transito ritengono che la domanda sia debitamente compilata.
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