Art. 7

Trasmissione della domanda alle autorità competenti

In vigore dal 20 nov 2006
Trasmissione della domanda alle autorità competenti 1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine inviano la domanda di cui all’, debitamente compilata, alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati prendono le misure necessarie ad assicurare che tutte le informazioni concernenti le spedizioni coperte dalla presente direttiva siano trattate con la dovuta cura e siano protette contro ogni utilizzazione abusiva.
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