Art. 11

Avviso di ricevimento della spedizione

In vigore dal 20 nov 2006
Avviso di ricevimento della spedizione 1.   Entro 15 giorni dal ricevimento di ciascuna spedizione, il destinatario invia alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione un avviso di ricevimento. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia dell’avviso di ricevimento allo Stato membro di origine e a ciascuno Stato membro o paese terzo di transito. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine inviano una copia dell’avviso di ricevimento al detentore originario.
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