Art. 16
Divieto di esportazione
In vigore dal 20 nov 2006
Divieto di esportazione
1. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano spedizioni verso:
a)
destinazioni situate a sud del 60° parallelo sud; oppure
b)
uno Stato parte dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, (accordo ACP-CE firmato a Cotonou) che non sia Stato membro, fatto salvo l’; oppure
c)
un paese terzo che, a giudizio delle autorità competenti dello Stato membro di origine, non dispone, alla luce dei criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, delle risorse tecniche, giuridiche o amministrative per garantire una gestione sicura dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, come indicato nella convenzione comune. Nel formare un’opinione sulla questione gli Stati membri tengono in debito conto ogni pertinente informazione a tale riguardo che proviene da altri Stati membri. A questo proposito gli Stati membri informano con scadenza annuale la Commissione e il comitato consultivo istituito dall’.
2. Conformemente alla procedura fissata all’, la Commissione stabilisce i criteri, tenendo debito conto, tra l’altro, delle pertinenti norme di sicurezza dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), che facilitano agli Stati membri la valutazione del rispetto delle disposizioni applicabili alle esportazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:117:oj#art-16