Art. 2
Rispedizioni connesse ad operazioni di trattamento e ritrattamento
In vigore dal 20 nov 2006
Rispedizioni connesse ad operazioni di trattamento e ritrattamento
La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro:
a)
cui debbano essere spediti rifiuti radioattivi destinati ad operazioni di trattamento; o
b)
cui debbano essere spediti altri materiali ai fini del recupero dei rifiuti radioattivi,
di rispedire, dopo l’avvenuto trattamento, i rifiuti radioattivi al loro paese di origine. Essa lascia altresì impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al ritrattamento di rispedire al paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l’operazione di ritrattamento.
Storico versioni
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