Art. 2 · Rispedizioni connesse ad operazioni di trattamento e ritrattamento

Art. 2

Rispedizioni connesse ad operazioni di trattamento e ritrattamento

In vigore dal 20 nov 2006
Rispedizioni connesse ad operazioni di trattamento e ritrattamento La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro: a) cui debbano essere spediti rifiuti radioattivi destinati ad operazioni di trattamento; o b) cui debbano essere spediti altri materiali ai fini del recupero dei rifiuti radioattivi, di rispedire, dopo l’avvenuto trattamento, i rifiuti radioattivi al loro paese di origine. Essa lascia altresì impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al ritrattamento di rispedire al paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l’operazione di ritrattamento.
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