Art. 3
Spedizioni transfrontaliere di combustibile esaurito destinato al ritrattamento
In vigore dal 20 nov 2006
Spedizioni transfrontaliere di combustibile esaurito destinato al ritrattamento
Fatte salve le competenze di ciascuno Stato membro nella definizione delle proprie politiche in materia di ciclo del combustibile esaurito, la presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di esportare combustibile esaurito destinato al ritrattamento, tenendo conto dei principi del mercato comune nucleare, in particolare la libera circolazione delle merci. Tali spedizioni ed esportazioni sono sorvegliate e controllate conformemente alle procedure stabilite dalla presente direttiva.
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