Art. 18

Autorità competenti

In vigore dal 20 nov 2006
Autorità competenti 1.   Entro il 25 dicembre 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome (i nomi) e l’indirizzo (gli indirizzi) dell’autorità o delle autorità competenti nonché tutte le informazioni necessarie per comunicare rapidamente con dette autorità. 2.   Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.
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