Art. 19
Trasmissione
In vigore dal 20 nov 2006
Trasmissione
1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all’, formula raccomandazioni per un sistema sicuro ed efficace di trasmissione dei documenti e delle informazioni relativi alle disposizioni della presente direttiva.
2. La Commissione stabilisce e mantiene una piattaforma di comunicazione elettronica per pubblicare:
a)
il nome (i nomi) e l’indirizzo (gli indirizzi) dell’autorità o delle autorità competenti di ciascuno Stato membro;
b)
le lingue accettabili per le autorità competenti di ciascuno Stato membro; e
c)
tutte le condizioni generali e le eventuali condizioni ulteriori necessarie alle autorità competenti di ciascuno Stato membro per autorizzare una spedizione.
Storico versioni
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