Art. 20

Relazioni periodiche

In vigore dal 20 nov 2006
Relazioni periodiche 1.   Entro il 25 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sull’applicazione della presente direttiva. 2.   Sulla base di tali relazioni la Commissione predispone una relazione di sintesi per il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo, secondo la procedura di cui all’, riservando particolare attenzione all’applicazione dell’.
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