Art. 42

In vigore dal 14 giu 2006
1.   La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo (in prosieguo «il comitato») istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione, del 5 novembre 2003 (12). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all' della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell', paragrafo 3, e dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Fatte salve le misure di attuazione già adottate, alla scadenza del biennio successivo all'adozione della presente direttiva, e al più tardi il 1o aprile 2008, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva che richiedono l'adozione di norme tecniche, adattamenti e decisioni in conformità del paragrafo 2 viene sospesa. Il Parlamento europeo ed il Consiglio possono, su proposta della Commissione, rinnovare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e a tal fine le riesaminano prima della scadenza del periodo o della data di cui sopra, se precedente. 4.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:49:oj#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo