Art. 43
In vigore dal 14 giu 2006
L'articolo 152, paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2006/48/CE si applica, conformemente all' e al capo V, sezioni 2 e 3 della presente direttiva, alle imprese di investimento che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, ai fini dell'allegato II della presente direttiva, conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE, o che utilizzano un metodo avanzato di misurazione di cui all'articolo 105 di detta direttiva ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo.
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