Art. 45

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento di superare i limiti dei grandi fidi di cui all'articolo 111 della direttiva 2006/.48/CE. Gli eventuali superamenti non devono essere inclusi dalle imprese di investimento nel loro calcolo dei requisiti patrimoniali aggiuntivi riguardanti tali limiti di cui all'articolo 75, lettera b) della stessa direttiva. Detto potere discrezionale è concesso fino al 31 dicembre 2010 o, se precedente, fino alla data dell'entrata in vigore delle modifiche risultanti dal trattamento dei grandi fidi a norma dell'articolo 119 della direttiva 2006/48/CE. Per esercitare tale potere discrezionale sono soddisfatte le condizioni elencate alle lettere da a) a d) seguenti: a) l'impresa di investimento fornisce servizi di investimento o effettua attività di investimento connessi con gli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10, sezione C dell'allegato 1 della direttiva 2004/39/CE; b) l'impresa di investimento non fornisce detti servizi né effettua dette attività di investimenti per clienti al dettaglio o per loro conto; c) il mancato rispetto dei limiti di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo è connesso a esposizioni derivanti da contratti che rientrano tra gli strumenti finanziari di cui alla lettera a), riguardano merci o valori base ai sensi del punto 10, della sezione C, dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE (mercati degli strumenti finanziari) e sono calcolati conformemente agli allegati III e IV della direttiva 2006/48/CE, oppure da contratti connessi alla fornitura di merci o diritti di emissione; d) l'impresa di investimento dispone di una strategia documentata di gestione e, in particolare, di controllo e limitazione dei rischi derivanti dalla concentrazione delle esposizioni. L'impresa di investimento informa senza indugio le autorità competenti in merito alla strategia e a tutte le modifiche sostanziali di questa. L'impresa di investimento prende le opportune disposizioni per garantire una sorveglianza continua del merito di credito dei debitori, a seconda della loro incidenza sul rischio di concentrazione. Tali disposizioni consentono all'impresa di investimento di reagire in modo adeguato e con sufficiente tempestività all'eventuale deterioramento di detto merito di credito. 2.   Quando un'impresa di investimento supera i limiti interni fissati conformemente alla strategia di cui al paragrafo 1, lettera d), notifica senza indugio all'autorità competente l'entità e la natura del superamento nonché la controparte.
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