Art. 48
In vigore dal 14 giu 2006
1. Le disposizioni riguardanti i requisiti patrimoniali di cui alla presente direttiva e alla direttiva 2006/48/CE non si applicano alle imprese d'investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi d'investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9, 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE e che al 31 dicembre 2006 non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 93/22/CEE (13). Tale deroga è valida sino al 31 dicembre 2010 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
2. Nell'ambito della revisione prevista ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3 della direttiva 2004/39/CE, sulla base di consultazioni pubbliche e alla luce delle discussioni con le autorità competenti, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli aspetti seguenti:
a)
un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi d'investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;
b)
l'opportunità di modificare la direttiva 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa d'investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi d'investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE relativi a forniture energetiche (inclusi elettricità, carbone, gas naturale e petrolio);
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare proposte di modifica della presente direttiva e della direttiva 2006/48/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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