Art. 46

In vigore dal 14 giu 2006
In deroga all', paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti possono decidere, caso per caso, di non applicare i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 75, lettera d), della direttiva 2006/48/CE, alle imprese di investimento alle quali non si applica l', paragrafi 2 e 3, le cui posizioni totali di portafoglio di negoziazione non eccedono mai 50 milioni EUR e il cui numero medio di dipendenti nel settore non supera le 100 unità nel corso dell'esercizio finanziario. II requisiti patrimoniali relativi a tali imprese di investimento sono invece almeno equivalenti al minore dei seguenti: a) i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 75, lettera d), della direttiva 2006/48/CE e b) 12/88 del maggiore dei seguenti: i) la somma dei requisiti patrimoniali di cui all'articolo 75, lettere da a) a c), della direttiva 2006/48/CE e ii) l'importo stabilito all' della presente direttiva, fatto salvo l', paragrafo 5. Qualora si applichi la lettera b) si applica un aumento supplementare su base almeno annuale. L'applicazione di tale deroga non può portare a una riduzione del livello globale dei requisiti patrimoniali per un'impresa d'investimento vigenti al 31 dicembre 2006, a meno che tale riduzione non sia prudenzialmente motivata da una riduzione delle dimensioni delle attività dell'impresa d'investimento.
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