Art. 37
In vigore dal 14 giu 2006
1. Il titolo V, capo 4 della direttiva 2006/48/CE si applica mutatis mutandis alla vigilanza delle imprese di investimento, con i seguenti adattamenti:
a)
i riferimenti all' della direttiva 2006/48/CE si intendono come riferimenti all' della direttiva 2004/39/CE;
b)
i riferimenti agli della direttiva 2006/48/CE si intendono come riferimenti all' della presente direttiva;
c)
i riferimenti agli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE si intendono come riferimenti agli della direttiva 2004/39/CE.
Se una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE ha per filiazioni sia un ente creditizio, sia un'impresa di investimento, il titolo V, capo 4, della direttiva 2006/48/CE si applica alla vigilanza degli enti come se il riferimento a enti creditizi fosse fatto a enti.
2. L'articolo 129, paragrafo 2 della direttiva 2006/48/CE si applica anche al riconoscimento dei modelli interni degli enti a norma dell'allegato V della presente direttiva, qualora la domanda sia presentata da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o da un'impresa di investimento madre nell'UE e dalle sue filiazioni, o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.
La durata del riconoscimento di cui al primo comma è di sei mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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