Art. 32

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Le autorità competenti stabiliscono procedure per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/48/CE qualora tali esposizioni siano di durata superiore a 10 giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando transazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di 10 giorni e crearne una nuova. Le autorità competenti notificano dette procedure al Consiglio e alla Commissione. Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento effettuato al fine di cui al primo comma sia immediatamente segnalato alle autorità competenti. 2.   Le autorità competenti possono consentire agli enti autorizzati a ricorrere alla modalità alternativa di determinazione dei fondi propri di cui all', paragrafo 2, di applicare tale modalità di determinazione ai fini dell', paragrafi 2 e 3, e dell', purché gli enti interessati siano tenuti a soddisfare tutti gli obblighi fissati agli articoli da 110 a 117 della direttiva 2006/48/CE, per quanto riguarda le esposizioni fuori portafoglio di negoziazione, utilizzando fondi propri ai sensi della stessa direttiva.
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