Art. 27
In vigore dal 14 giu 2006
1. Ai fini del calcolo dei fondi propri su base consolidata si applica l'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE.
2. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata possono riconoscere la validità delle definizioni specifiche di fondi propri applicabili agli enti interessati ai sensi del capo IV ai fini del calcolo dei loro fondi propri su base consolidata.
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