Art. 25

In vigore dal 14 giu 2006
In deroga all', paragrafo 2, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dai requisiti patrimoniali consolidati stabiliti in tale articolo, a condizione che tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino tra le imprese di investimento di cui all', paragrafi 2 e 3, e il gruppo non comprenda enti creditizi. Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro è tenuta a detenere fondi propri a livello consolidato che siano costantemente superiori o pari alla somma dei requisiti indicati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 75 della direttiva 2006/48/CE e dell'importo stabilito all' della presente direttiva, calcolati in base alla posizione finanziaria consolidata dell'impresa di investimento madre e in conformità della sezione 3 del presente capo. Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, un'impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria è tenuta a detenere fondi propri a livello consolidato che siano costantemente superiori o pari alla somma dei requisiti indicati nell'articolo 75, lettere da a) a c) della direttiva 2006/48/CE e dell'importo stabilito all' della presente direttiva, calcolati in base alla posizione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria e in conformità della sezione 3 del presente capo.
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