Art. 149
In vigore dal 14 giu 2006
Nonostante gli articoli da 146 a 148, gli Stati membri abilitano le autorità competenti ad esigere dagli enti creditizi:
a)
che pubblichino una o più informazioni di cui all'allegato XII, parti 2 e 3;
b)
che pubblichino una o più informazioni con frequenza maggiore di quella annuale e che fissino termini per la pubblicazione;
c)
che utilizzino per le comunicazioni mezzi e sedi specifici, diversi dai documenti di bilancio;
d)
che ricorrano a strumenti di verifica specifici per le informazioni che non sono sottoposte alla revisione legale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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