Art. 145

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Fatte salve le disposizioni di cui all', ai fini della presente direttiva, gli enti creditizi pubblicano le informazioni indicate nell'allegato XII, parte 2. 2.   Il riconoscimento da parte delle autorità competenti, ai sensi del capo 2, sezione 3, sottosezioni 2 e 3 e dell', degli strumenti e delle metodologie di cui all'allegato XII, parte 3, è subordinato alla comunicazione da parte degli enti creditizi delle informazioni ivi indicate. 3.   Gli enti creditizi adottano una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti dai paragrafi 1 e 2 e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l'adeguatezza della loro informativa, per quanto riguarda anche la sua verifica e la sua frequenza. 4.   Gli enti creditizi, se richiesti, dovrebbero illustrare le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. Se un impegno volontario del settore in tale contesto risulta inadeguato, vengono adottate misure nazionali. I costi amministrativi della spiegazione devono mantenersi ad un tasso adeguato all'entità del prestito.
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Art. 145 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo