Art. 144

In vigore dal 14 giu 2006
Le autorità competenti comunicano le seguenti informazioni: a) i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale; b) le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste dalla legislazione comunitaria; c) i criteri generali e le metodologie che utilizzano per il riesame e la valutazione di cui all'; d) fatte salve le disposizioni del capo 1, sezione 2, dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro. Le informazioni comunicate ai sensi del primo comma sono tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri. Le informazioni sono pubblicate in un formato comune e aggiornate regolarmente. Esse sono accessibili da un'unica ubicazione elettronica.
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Art. 144 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo