Art. 147

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli enti creditizi pubblicano le informazioni richieste ai sensi dell' almeno su base annua. Le informazioni sono pubblicate non appena possibile. 2.   Gli enti creditizi stabiliscono inoltre se, alla luce dei criteri fissati nell'allegato XII, parte 1, punto 4, sia necessaria una pubblicazione più frequente di quella di cui al paragrafo 1.
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Art. 147 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo