Art. 150
In vigore dal 14 giu 2006
1. Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la proposta che la Commissione può presentare ai sensi dell', sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda i punti sottoelencati:
a)
il chiarimento delle definizioni per tenere conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;
b)
il chiarimento delle definizioni allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva ;
c)
l'adeguamento della terminologia e delle definizioni a quelle degli atti successivi concernenti gli enti creditizi e le materie connesse;
d)
gli adattamenti tecnici dell'elenco di cui all';
e)
la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all' per tener conto degli andamenti economici e monetari;
f)
l'ampliamento del contenuto dell'elenco menzionato agli figurante nell'allegato I o l'adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
g)
le materie nelle quali le autorità competenti si scambiano le informazioni, elencate all';
h)
gli adattamenti tecnici degli articoli da 56 a 67 e dell' a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza;
i)
la revisione dell'elenco delle classi di esposizioni di cui agli per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
j)
l'importo specificato all', paragrafo 2, lettera c), all', paragrafo 4, lettera a), all'allegato VII, parte 1, punto 5 e all'allegato VII, parte 2, punto 15 per tenere conto degli effetti dell'inflazione;
k)
l'elenco e la classificazione delle voci fuori bilancio figuranti negli allegati II e IV e le rispettive modalità di calcolo per determinare i valori delle esposizioni ai fini del titolo V, capo 2, sezione 3;
l)
l'adeguamento delle disposizioni degli allegati da V a XII, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza.
2. La Commissione può adottare le seguenti misure di attuazione conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2:
a)
precisazione dell'entità delle variazioni improvvise ed impreviste dei tassi di interesse di cui all', paragrafo 5;
b)
una riduzione temporanea del livello minimo di fondi propri fissato all' e/o dei fattori di ponderazione del rischio di cui al titolo V, capo 2, sezione 3, per tener conto di circostanze specifiche;
c)
fatta salva la relazione di cui all', il chiarimento delle ipotesi di esenzione di cui all', paragrafo 4, ed agli ;
d)
precisazione degli aspetti principali in relazione ai quali devono essere comunicati dati statistici aggregati ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d);
e)
precisazione del formato, della struttura, del contenuto e della data di pubblicazione annuale della comunicazione di cui all'.
3. Nessuna delle misure di attuazione emanate può modificare le disposizioni essenziali della presente direttiva.
4. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, alla scadenza del periodo di due anni dall'adozione della presente direttiva ed entro il 1o aprile 2008, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva che richiedono l'adozione di norme tecniche, adattamenti e decisioni, in conformità del paragrafo 2 viene sospesa. Il Parlamento europeo ed il Consiglio possono, su proposta della Commissione e secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, rinnovare le disposizioni in questione e a tal fine le riesaminano prima della scadenza del periodo o, se precedente, della data di cui al presente paragrafo.
Storico versioni
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