Art. 149

Art. 149

In vigore dal 14 giu 2006
Nonostante gli articoli da 146 a 148, gli Stati membri abilitano le autorità competenti ad esigere dagli enti creditizi: a) che pubblichino una o più informazioni di cui all'allegato XII, parti 2 e 3; b) che pubblichino una o più informazioni con frequenza maggiore di quella annuale e che fissino termini per la pubblicazione; c) che utilizzino per le comunicazioni mezzi e sedi specifici, diversi dai documenti di bilancio; d) che ricorrano a strumenti di verifica specifici per le informazioni che non sono sottoposte alla revisione legale.
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