Art. 134

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Fatte salve le disposizioni di cui all', le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti: a) quando un ente creditizio, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti creditizi o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami finanziari in tali enti; b) quando due o più enti creditizi o enti finanziari sono posti sotto un'unica direzione, senza che questa sia necessariamente stabilita per contratto o clausole statutarie. Le autorità competenti possono in particolare permettere o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all' della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata. 2.   Allorché la vigilanza su base consolidata è prescritta in applicazione degli , le imprese di servizi ausiliari e le società di gestione patrimoniale quali definite nella direttiva 2002/87/CE sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui all' e al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:48:oj#art-134

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 134 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo