Art. 134
In vigore dal 14 giu 2006
1. Fatte salve le disposizioni di cui all', le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:
a)
quando un ente creditizio, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti creditizi o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami finanziari in tali enti;
b)
quando due o più enti creditizi o enti finanziari sono posti sotto un'unica direzione, senza che questa sia necessariamente stabilita per contratto o clausole statutarie.
Le autorità competenti possono in particolare permettere o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all' della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.
2. Allorché la vigilanza su base consolidata è prescritta in applicazione degli , le imprese di servizi ausiliari e le società di gestione patrimoniale quali definite nella direttiva 2002/87/CE sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui all' e al paragrafo 1 del presente articolo.
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