Art. 136

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Le autorità competenti esigono che ciascun ente creditizio che non soddisfa i requisiti della presente direttiva adotti tempestivamente le azioni o le misure richieste dalla situazione. A tali fini, tra le misure a disposizione delle autorità competenti figurano le seguenti: a) obbligare gli enti creditizi a detenere fondi propri superiori al livello minimo fissato dall'; b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto per conformarsi agli ; c) esigere che gli enti creditizi applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti patrimoniali; d) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti creditizi; e) chiedere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi di enti creditizi. L'adozione di tali misure è soggetta al capo 1, sezione 2. 2.   Le autorità competenti impongono un requisito patrimoniale specifico, superiore al livello minimo fissato dall', almeno agli enti creditizi che non soddisfano i requisiti fissati agli , o nei confronti dei quali è stata presa una decisione negativa circa gli elementi di cui all', paragrafo 3, se la semplice applicazione di altre misure non sembra in grado di migliorare sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un periodo di tempo adeguato.
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