Art. 138

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Fatto salvo il capo 2, sezione 5, gli Stati membri dispongono che qualora l'impresa madre di uno o più enti creditizi sia una società di partecipazione mista, le autorità competenti preposte alla vigilanza di detti enti creditizi esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra l'ente creditizio e la società di partecipazione mista e le sue filiazioni. 2.   Le autorità competenti dispongono che gli enti creditizi mettano in atto adeguati processi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, la sorveglianza e il controllo delle operazioni con la società di partecipazione mista cui fanno capo e con le filiazioni di questa. Le autorità competenti dispongono che l'ente creditizio notifichi ogni altra operazione significativa intercorrente con le predette imprese, diversa dall'operazione di cui all'. Tali procedure e operazioni significative sono sottoposte alla verifica delle autorità competenti. Qualora le operazioni intragruppo compromettano la posizione finanziaria di un ente creditizio, le autorità competenti preposte alla sua vigilanza adottano gli opportuni provvedimenti.
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Art. 138 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo