Art. 5
Direttiva 91/675/CEE
In vigore dal 9 mar 2005
Direttiva 91/675/CEE
La direttiva 91/675/CEE è così modificata:
1) nel titolo i termini «comitato delle assicurazioni» sono sostituiti da «comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali»;
2) l' è sostituito dal seguente:
«
1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione (*3) (in seguito “il comitato”).
2. Il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/6/CE della Commissione (*4) partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.
3. Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle riunioni.
4. Al segretariato del comitato provvedono i servizi della Commissione.;
(*3)
GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34."
(*4)
GU L 3 del 7.1.2004, pag. 30
»."
3) l' è sostituito dal seguente:
«
Quando atti adottati nei settori dell'assicurazione diretta sulla vita e dell'assicurazione diretta diversa da quella sulla vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da essi stabilite, si applicano gli della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*5), tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa.
Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.;
(*5)
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23
»."
4) gli sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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