Art. 8

Direttiva 2002/83/CE

In vigore dal 9 mar 2005
Direttiva 2002/83/CE La direttiva 2002/83/CE è così modificata: 1) all'articolo 46, paragrafo 9, prima frase, i termini «la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione che riporta il numero e il tipo» sono sostituiti da «la Commissione informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali del numero e del tipo»; 2) l'articolo 58 è sostituito dal seguente: «Articolo 58 Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri: a) di ogni autorizzazione concessa a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo; b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia. Quando viene concessa l'autorizzazione, di cui alla lettera a), a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione e alle altre autorità competenti.»; 3) all'articolo 65, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione (*6). (*6)   GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:1:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Direttiva 2002/83/CE (Art. 8 Direttiva (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo