Art. 8
Direttiva 2002/83/CE
In vigore dal 9 mar 2005
Direttiva 2002/83/CE
La direttiva 2002/83/CE è così modificata:
1)
all'articolo 46, paragrafo 9, prima frase, i termini «la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione che riporta il numero e il tipo» sono sostituiti da «la Commissione informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali del numero e del tipo»;
2)
l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
«Articolo 58
Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione
Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:
a)
di ogni autorizzazione concessa a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;
b)
di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia.
Quando viene concessa l'autorizzazione, di cui alla lettera a), a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione e alle altre autorità competenti.»;
3)
all'articolo 65, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione (*6).
(*6)
GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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